Sez. L, Sentenza n. 14936 del 18/11/2000 (Rv. 541858 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ordinanze aventi contenuto decisorio - Ricorso per cassazione - Tempestività - Termini previsti dagli artt. 325, comma secondo, e 327 cod. proc. civ. - Applicabilità - Rispettive condizioni e decorrenza - Fattispecie relativa ad un ricorso intempestivo avverso ordinanza collegiale resa in udienza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze aventi contenuto decisorio e carattere definitivo decorre - in difetto di ragioni, connesse alla particolarità del procedimento o alla qualità degli interessi sottesi, che giustifichino una diversa decorrenza- solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che le stesse siano pronunziate in udienza o che, se pronunziate fuori udienza, siano state comunicate dal cancelliere, con la conseguenza che, in assenza della suddetta notifica, è applicabile il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., decorrente dalla data di deposito dei provvedimenti e coincidente, nell'ipotesi di ordinanze pronunciate in udienza, con la data dell'udienza nel corso della quale è avvenuta la redazione del relativo processo verbale. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso un'ordinanza collegiale dichiarativa dell'estinzione del processo proposto dopo quasi due anni dalla data dell'udienza nella quale il provvedimento stesso era stato pronunciato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)