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Sez. 1, Sentenza n. 28480 del 22/12/2005 (Rv. 585743 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Questione implicante un accertamento in fatto non esaminata dalla sentenza impugnata - Prospettazione della stessa nei gradi precedenti - Necessità - Allegazione e deduzione della parte - Onere relativo - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585743-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE

Qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. (Nella specie, il ricorrente, promissario acquirente di un immobile da un imprenditore successivamente dichiarato fallito, aveva censurato la sentenza di merito con cui, in applicazione dell'art. 72, quarto comma, della legge fall., era stata rigettata la domanda da lui proposta ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.: la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo d'impugnazione, riflettente l'inapplicabilità dell'art. 72, quarto comma, cit. per effetto dell'avvenuto versamento del prezzo, rilevando che il pagamento, contestato dal venditore, non risultava accertato nella sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)