Sez. L, Sentenza n. 6656 del 05/04/2004 (Rv. 571841 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Questione implicante un accertamento di fatto non esaminata della sentenza impugnata - Prospettazione della stessa nei gradi precedenti - Allegazione e deduzione della parte - Onere relativo - Contenuto - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE
Ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. (Nella specie, concernente l'accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione ad un concorso interno per il passaggio ad un'area professionale superiore, mentre la sentenza impugnata aveva ritenuto che l'inquadramento del personale nelle nuove aree professionali era stato effettuato sulla base delle classificazioni previste dal ccnl di settore e secondo le qualifiche formalmente rivestite nel previgente ordinamento, il ricorrente aveva introdotto, per la prima volta in sede di legittimità, la diversa questione dello svolgimento di fatto di mansioni superiori e del conseguente possesso del requisito di appartenenza ad una determinata area professionale legittimante la partecipazione al concorso per l'accesso all'area superiore).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)