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Sez. 3, Sentenza n. 17723 del 21/11/2003 (Rv. 568365 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicurativa - Conseguenze - Proseguibilità del giudizio nei confronti dell'impresa in liquidazione e dinanzi al giudice ordinario - Sentenza - Natura - Di mero accertamento.
Stato
decisa il 2003-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568365-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, e nell'ipotesi di assoggettamento dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa nelle more del giudizio di primo grado promosso dal danneggiato, le comuni regole della procedura concorsuale trovano deroga nelle disposizioni di cui agli artt. 19 e 25 legge n. 990 del 1969 per quanto concerne la prosecuzione del giudizio nei confronti di detta impresa in liquidazione, con la conseguenza che lo stesso prosegue davanti al giudice ordinario per il conseguimento di una sentenza con l'efficacia di mero accertamento del credito.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)