Sez. 3, Sentenza n. 5271 del 21/04/2000 (Rv. 535950 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI) | Liquidazione coatta sopravvenuta nel corso del giudizio di primo grado promosso dal danneggiato - Proseguimento del giudizio nei confronti dell'impresa assicuratrice - Ammissibilità - Credito del terzo danneggiato - Rivalutazione monetaria per il periodo successivo all'instaurarsi della liquidazione - Ammissibilità.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, e nell'ipotesi di assoggettamento dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa nelle more del giudizio di primo grado promosso dal danneggiato, le comuni regole della procedura concorsuale trovano deroga nelle disposizioni di cui agli artt. 19 e 25 legge n. 990 del 1969 sia per quanto concerne la prosecuzione del giudizio nei confronti di detta impresa in liquidazione, sia per quanto concerne la liquidazione del danno, che si sottrae al disposto dell'art. 59 legge fall. ed è pertanto suscettibile di adeguamento in relazione alla sopravvenuta svalutazione monetaria anche per il periodo successivo all'apertura della liquidazione coatta e fino alla data della decisione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 59 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 59 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)