Sez. 3, Sentenza n. 7579 del 27/07/1990 (Rv. 468397 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE - PRELAZIONE - DEL CONFINANTE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE - PRELAZIONE - DEL CONFINANTE.*
La predisposizione, in occasione della alienazione di un fondo rustico, di artifizi al solo scopo di eliminare il requisito della contiguità fisica con altro fondo confinante e quindi di precludere al proprietario coltivatore di detto fondo l'Esercizio del diritto di prelazione (come la riserva, da parte dell'alienante, della proprietà di una striscia di terreno a confine, inidonea a qualsiasi autonomo sfruttamento produttivo e remunerativo) non importa la nullità della vendita ai sensi degli art. 1344 e 1418 cod. civ., in quanto il tentativo fraudolento di eludere la applicabilità delle norme imperative sulla prelazione trova adeguata sanzione nelle Disposizioni sul retratto agrario, restando improduttiva di effetti la artificiosa condizione di distacco tra i due fondi. (Conf 4152/89, mass n 463862).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)