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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 294 del 1974

Decisione
decisa il 1974-12-19, depositata il 1974-12-27
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:294
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 7558

  • Diritto di difesa
  • Edilizia
  • Legge 25 novembre 1962, n. 1684, art. 29, secondo comma
  • Ingegnere capo del genio civile
  • Qualità di ufficiale di polizia giudiziaria
  • Facoltà di effettuare ulteriori accertamenti di carattere tecnico
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684 (nella parte in cui consente all'ingegnere capo del genio civile di compiere accertamenti di carattere tecnico in ordine alle violazioni delle norme previste dalla legge antisismica) già dichiarata infondata con la sentenza n. 145 del 22 maggio 1974.

Norme impugnate

  • art. 29 legge 25 novembre 1962, n. 1684

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684 (Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanze emesse il 13 dicembre 1973 dal pretore di San Marco in Lamis in tre procedimenti penali rispettivamente a carico di Ciaravella Francesco, Jannantuono Matteo ed altra e Tenace Maria Lucia, iscritte ai nn. 175, 176 e 177 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 153 del 12 giugno 1974; 2) ordinanza emessa il 9 febbraio 1974 dal pretore di Bovino nel procedimento penale a carico di Volpe Giuseppa, iscritta al n. 234 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974. Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
punto 1
Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684, nella parte in cui consente all'ingegnere capo del genio civile di compiere accertamenti di carattere tecnico in ordine alle violazioni delle norme previste dalla legge antisismica, con riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione; che in tutti i giudizi dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato; che i giudizi possono essere riuniti.
punto 2
Considerato che con sentenza n. 145 del 22 maggio 1974 questa Corte ha dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale in precedenza proposta da altri giudici; che non sussistono ragioni che inducano a modificare la predetta decisione. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684, contenente "Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche", questione proposta con le ordinanze indicate in epigrafe dai pretori di San Marco in Lamis e di Bovino, in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

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