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Sez. 2, Sentenza n. 5024 del 07/05/1991 (Rv. 472028 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Violazione - Effetti - Demolizione ed ordine di riduzione in pristino | Violazione di norme antisismiche - Diritto alla riduzione in pristino - Sussistenza - Condizioni - Lesione o pericolo di lesione all'integrità materiale del bene - Attualità del pericolo - Valutazione - Criteri - Inosservanza delle prescrizioni tecniche - Presunzione di instabilità della costruzione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1991-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472028-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Violazione - Effetti - Demolizione ed ordine di riduzione in pristino

La violazione di norme antisismiche comporta oltre l'obbligo del risarcimento del danno (se ed in quanto sussistente) il diritto alla riduzione in pristino non solo quando risultino violate norme integrative di quelle previste dagli artt. 873 e segg. cod. civ. in materia di distanze, ma anche quando risulti una concreta lesione o il pericolo attuale di una lesione all'integrità materiale del bene ovvero si sia verificata violazione di altra specifica disposizione delimitativa della sfera della proprietà contigua, che conceda in via autonoma la tutela diretta. A tal fine l'attualità del pericolo di danno deve valutarsi non già in riferimento allo stati asismico bensì in relazione alla possibilità sempre incombente nelle zone sismiche di un movimento tellurico, sicché dall'inosservanza delle prescrizioni tecniche dettate per prevenire le conseguenze dannose del sisma deve desumersi una presunzione di instabilità nella costruzione realizzata e quindi una situazione di pericolo permanente da rimuovere senza indugio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 25/11/1962 num. 1684 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)