Sez. 2, Sentenza n. 10325 del 21/04/2008 (Rv. 602771 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE | Violazione delle norme antisismiche - Costruzione di fabbricato di altezza superiore a quella prevista - Diritto alla riduzione in pristino - Condizioni - Fattispecie.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE
In relazione all'attività edificatoria, la violazione delle norme antisismiche comporta, oltre all'obbligo di risarcimento del danno, il diritto alla riduzione in pristino non solo quando risultino violate norme integrative di quelle previste dagli artt. 873 e ss. cod. civ., ma anche quando risulti il pericolo attuale di una lesione all'integrità materiale del bene; ne consegue che dall'inosservanza delle prescrizioni tecniche dettate per prevenire le conseguenze dannose del sisma deriva una presunzione di instabilità e, quindi, una situazione di pericolo permanente da rimuovere senza indugio (nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza di merito che aveva condannato alla demolizione di un fabbricato - situato in zona sismica di grado S=9, su strada di larghezza inferiore a venti metri - nella parte in cui l'altezza dello stesso superava i dieci metri di altezza, escludendo che potesse trovare applicazione nella fattispecie la cosiddetto tolleranza di cantiere di cui all'art. 12 della legge della Regione Siciliana 10 agosto 1985, n. 37).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 879, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 7, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 1, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 3, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 83, Legge Reg. Sicilia 10/08/1985 num. 37 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)