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Sez. 5, Sentenza n. 17918 del 06/09/2004 (Rv. 576786 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Disciplina dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Ambito applicativo - Fondamento,.
Stato
decisa il 2004-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576786-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

In tema di rimborso delle imposte sui redditi, la disciplina dettata dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e segnatamente il termine di decadenza ivi previsto, operano in tutte le ipotesi di inesistenza dell'obbligazione, a prescindere dalle ragioni di fatto e di diritto che vengano dedotte, senza che possa distinguersi fra pagamento erroneo e pagamento avvenuto in contrasto col diritto comunitario, ipotesi cui va equiparata quella di pagamento di tributi in conformità a norme poi dichiarate incostituzionali, mentre è inapplicabile l'ipotesi generale contemplata dall'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e ora, dagli art. 19 - 21 del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546. Ciò in quanto la presenza di uno speciale regime di decadenza per l'indebito tributario previsto dalle singole leggi d'imposta o, in difetto, dalle dette norme sul contenzioso tributario, impedisce l'applicazione dell'ordinario termine prescrizionale di dieci anni stabilito per l'indebito di diritto comune.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)