Sez. 5, Sentenza n. 3662 del 24/02/2004 (Rv. 570467 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Disciplina ex art. 38 del DPR n. 602 del 1973 - Portata - Applicazione in tema di imposte sui redditi - Necessità - Disciplina ex art. 16, sesto comma, del DPR n. 636 del 1972 - Carattere residuale - Conseguenze - Applicabilità - Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI
In tema di rimborso delle imposte sui redditi, la disciplina dettata dall'art. 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, che opera in maniera indifferenziata in tutte le ipotesi di ripetibilità del versamento indebito (e tanto se l'errore si riferisca al versamento, quanto nel caso in cui cada sull'"an" o sul "quantum" del tributo), va necessariamente osservata, con particolare riguardo al termine di decadenza, per ogni istanza di rimborso che il contribuente intenda presentare con riferimento alla specifica materia delle imposte sui redditi, mentre è inapplicabile l'art. 16, sesto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 636 (ora, art. 21, secondo comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), che prevede un termine biennale per la presentazione dell'istanza, atteso il suo carattere residuale e di chiusura per il caso in cui manchino norme specifiche. Il decorso di novanta giorni dalla presentazione della domanda nel termine previsto dal citato art. 38 del DPR n. 602 del 1973 è, poi, idoneo a formare il silenzio - rifiuto, impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 16, settimo comma, del menzionato DPR n. 636 del 1972 (ora, art. 21, secondo comma, del D.Lgs. n. 546 del 1992).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)