Sez. L, Sentenza n. 2901 del 10/05/1982 (Rv. 420795 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - OMISSIONE - RISARCIMENTO DEL COSIDDETTO DANNO DIFFERENZIALE - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - OMISSIONE - RISARCIMENTO DEL COSIDDETTO DANNO DIFFERENZIALE - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
All'accertamento della violazione, da parte del datore di lavoro, di specifiche norme di tutela antinfortunistica penalmente rilevanti (nella specie, artt. 10 e 16 del d.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164) consegue, ai sensi del quinto comma dell'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, l'Obbligo, per lo stesso datore di lavoro, di risarcire al lavoratore infortunato il cosiddetto danno differenziale, che, in base ai principi generali di cui agli artt. 1223 e 2059 cod. civ., deve comprendere non soltanto il danno non patrimoniale ma anche quello patrimoniale non coperto dalle prestazioni erogate dall'i.N.A.I.L. a norma degli artt. 66 e seguenti del citato d.P.R. n. 1124 del 1965. (V 2502/80, mass n 406240; (V 2858/79, mass n 399180; (V 2053/77, mass n 385773).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 10 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 16, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 77 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)