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Sez. 3, Sentenza n. 12920 del 04/12/1992 (Rv. 479894 - 01)

Obbligazioni in genere - Adempimento - Luogo dell'adempimento - Di obbligazioni pecuniarie | Domicilio del creditore al tempo di scadenza dell'obbligazione - Successivi mutamenti del predetto domicilio - Irrilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1992-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479894-01

Obbligazioni in genere - Adempimento - Luogo dell'adempimento - Di obbligazioni pecuniarie

Il luogo di adempimento delle obbligazioni aventi originariamente una somma di danaro, anche al fine della individuazione del "forum destinatae solutionis", è il domicilio che il creditore aveva al tempo in cui l'obbligazione è scaduta, per cui sono irrilevanti i successivi mutamenti del predetto domicilio salvo che comportino un apprezzabile aggravio della prestazione (derivante dal fatto del creditore), determinando lo spostamento del luogo dell'adempimento presso il domicilio del debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)