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Sez. 3, Ordinanza n. 2891 del 14/02/2005 (Rv. 582966 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO | Obbligazione pecuniaria - Domicilio del creditore al momento della scadenza - Successiva indicazione di un luogo o di un soggetto diverso per l'adempimento - Irrilevanza ai fini della determinazione della competenza.
Stato
decisa il 2005-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582966-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO

Per il combinato disposto degli articoli 20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ., ai fini della determinazione della competenza per territorio, assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza. La successiva indicazione unilaterale da parte del creditore di un luogo diverso consente al debitore soltanto di pagare efficacemente nel luogo indicato ma non incide sul criterio di collegamento previsto dall'art. 20. Ne consegue che il conferimento di una procura per il recupero dei crediti "anche mediante diretto incasso" non può determinare un esclusivo luogo di adempimento dell'obbligazione diverso da quello indicato dalla legge, se alla possibilità di pagamento al mandatario non si sia fatto riferimento nel contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)