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Sez. 1, Sentenza n. 11467 del 21/12/1996 (Rv. 501481 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO | Obbligazioni pecuniarie - Domicilio del creditore al momento della scadenza - Rilevanza - Successivi mutamenti del predetto domicilio - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501481-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO

Anche al fine di individuare il "Forum destinatae solutionis" (art. 20 cod. proc. civ.) si applica il terzo comma dell'art. 1182 cod. civ., in base al quale l'obbligazione pecuniaria va adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza; perciò i mutamenti del domicilio o della sede del creditore (nella specie di una banca) successivi a tale momento, sono irrilevanti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)