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Sez. 2, Sentenza n. 5284 del 28/08/1986 (Rv. 447860 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE - REQUISITI - PROCEDIMENTI D'URGENZA - PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI MERITO EX ART. 700 COD. PROC. CIV. PREVIA UNIFICAZIONE DELLE DUE FASI CAUTELARE E DI MERITO - NATURA SOSTANZIALE DI SENTENZA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447860-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE - REQUISITI - PROCEDIMENTI D'URGENZA - PROVVEDIMENTO DEFINITIVO DI MERITO EX ART. 700 COD. PROC. CIV. PREVIA UNIFICAZIONE DELLE DUE FASI CAUTELARE E DI MERITO - NATURA SOSTANZIALE DI SENTENZA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione è ammissibile nei confronti dei provvedimenti che, oltre a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale, non siano impugnabili, né suscettibili di revoca o di modifica. Pertanto, deve ritenersi inammissibile il ricorso contro il provvedimento definitivo di merito emanato dal pretore a norma dell'art. 700 cod. proc. civ., previa unificazione della fase cautelare e di quella di merito, in quanto tale provvedimento, costituendo vera e propria sentenza, è impugnabile con l'appello.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)