Sez. L, Sentenza n. 7694 del 17/10/1987 (Rv. 455570 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - APPELLO O RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - APPELLO O RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
I provvedimenti di urgenza previsti dall'art. 700 cod. proc. civ., concedano o neghino il rimedio invocato e siano emessi in Forma di ordinanza o di decreto, non sono impugnabili - avendo natura provvisoria ed essendo privi di carattere decisorio in senso sia sostanziale che processuale - con i mezzi d'impugnazione previsti per le sentenze ed in particolare con ricorso per Cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111 cost., salva l'esperibilità di tale mezzo nell'ipotesi in cui il giudice adito, travalicando i limiti dei suoi poteri cognitivi, abbia con il provvedimento concessivo o negativo del rimedio invocato in via di urgenza, condannato una delle parti al pagamento delle spese processuali e salva la appellabilità del provvedimento medesimo nell'ipotesi in cui esso contenga statuizioni di merito e debba perciò configurarsi come una sentenza di primo grado. (V 5284/86, mass n 447860; (V 3631/86, mass n 446541; (V 1688/86, mass n 445033; (V 1688/86, mass n 445034; (V 5715/85, mass n 442905; (V 7319/83, mass n 431920; (V 6066/83, mass n 430871; (V 6066/83, mass n 430872).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)