Sez. L, Sentenza n. 5600 del 09/06/1990 (Rv. 467588 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - MEZZI PREVISTI PER LE SENTENZE O RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - MEZZI PREVISTI PER LE SENTENZE O RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE - LIMITI.*
I provvedimenti di urgenza previsti dall'art. 700 cod. proc. civ., concedano o neghino il rimedio invocato e siano emessi in Forma di ordinanza o di decreto, non sono impugnabili - avendo natura provvisoria ed essendo privi di carattere decisorio in senso sia sostanziale che processuale - con i mezzi d'impugnazione previsti per le sentenze ed in particolare con ricorso per Cassazione, neppure ai sensi dell'articolo 111 cost., salva l'esperibilità di tale mezzo nell'ipotesi in cui il giudice adito, travalicando i limiti dei suoi poteri cognitivi, abbia con il provvedimento concessivo o negativo del rimedio invocato in via di urgenza, condannato una delle parti al pagamento delle spese processuali, e salva l'appellabilità del provvedimento medesimo nell'ipotesi in cui esso contenga statuizioni di merito e debba perciò configurarsi come una sentenza di primo grado. (V 5284/86, mass n 447860; (V 3631/86, mass n 446541; (V 1688/86, mass n 445033; (V 1688/86, mass n 445034; (Conf 7694/87, mass n 455570).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)