Sez. U, Sentenza n. 2690 del 04/05/1981 (Rv. 413454 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE DEVOLUTE RISPETTIVAMENTE ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO E DELL'AGO.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE DEVOLUTE RISPETTIVAMENTE ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO E DELL'AGO.*
In materia di contenzioso elettorale amministrativo, alla stregua dei criteri fissati dagli artt 1 e 2 della legge 23 dicembre 1966 n 1147 e non modificati dalla legge 6 dicembre 1971 n 1034 (istitutiva dei tribunali amministrativi regionali), sono devolute al giudice amministrativo le controversie inerenti alle operazioni elettorali, mentre sono riservate alla cognizione del giudice ordinario quelle in cui e investito in modo immediato e diretto il diritto del cittadino ad essere eletto od a conservare l'elezione ad una determinata carica. (V 1206/81, mass n 411777; (V 3000/80, mass n 406754; (Conf 5432/79, mass n 402015).*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)