Sez. U, Sentenza n. 2324 del 11/04/1984 (Rv. 434361 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO E DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CRITERI DISTINTIVI - APPLICAZIONE ANCHE NELL'AMBITO DELLA REGIONE SICILIANA.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO E DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CRITERI DISTINTIVI - APPLICAZIONE ANCHE NELL'AMBITO DELLA REGIONE SICILIANA.*
In tema di elezioni dei consigli comunali, i criteri di riparto della giurisdizione fissati dalla legge 23 dicembre 1966 n. 1147, e non modificati dalla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, secondo i quali sono devolute al giudice ordinario le controversie in materia di eleggibilità e decadenza, in quanto inerenti a diritti soggettivi, mentre spettano al giudice amministrativo le controversie in materia di operazioni elettorali, in quanto concernenti interessi legittimi, trovano applicazione anche nell'ambito della regione siciliana, che li ha recepiti con la legge regionale 1 aprile 1967 n. 32, e che, comunque, non è titolare di potestà legislativa autonoma in ordine alla Competenza giurisdizionale nel contenzioso elettorale. (V 5934/82, mass n 423689; (V 2690/81, mass n 413454).*
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 2 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 01/04/1967 num. 32, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)