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Sez. 2, Sentenza n. 18778 del 25/03/2014 Cc. (dep. 07/05/2014) Rv. 259961 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Usura cosiddetta in concreto - Parametri di valutazione - Condizione di difficoltà economica - Condizione di difficoltà finanziaria - Nozione - Differenze.
Stato
decisa il 2014-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259961-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

In tema di usura cosiddetta in concreto (art. 644, commi 1-3, seconda parte, cod. pen.), al fine della verifica della sproporzione degli interessi, dei vantaggi e dei compensi pattuiti, per l'accertamento della "condizione di difficoltà economica" della vittima deve aversi riguardo alla carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana, laddove, invece, la "condizione di difficoltà finanziaria" investe più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)