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Sez. 2, Sentenza n. 26214 del 29/03/2017 Ud. (dep. 25/05/2017) Rv. 269962 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Usura cosiddetta in concreto - Parametri di valutazione - Condizione di difficoltà economica - Condizione di difficoltà finanziaria - Nozione - Differenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269962-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

In tema di usura cosiddetta in concreto (art. 644, comma terzo, seconda parte, cod. pen.), al fine della verifica della sproporzione degli interessi, dei vantaggi e dei compensi pattuiti, per l'accertamento della "condizione di difficoltà economica" della vittima deve aversi riguardo alla carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana, laddove, invece, la "condizione di difficoltà finanziaria" investe più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero affermato la penale responsabilità dell'imputato per aver ottenuto un compenso "usurario" in relazione alla mediazione svolta per l'erogazione di un mutuo bancario alla persona offesa, che versava in grave difficoltà economica, come risultante, in particolare, dalla destinazione della maggior parte della somma mutuata all'estinzione dei debiti che la affliggevano).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)