Sez. 2, Sentenza n. 5683 del 25/10/2012 Cc. (dep. 05/02/2013) Rv. 255238 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - IN GENERE | Momento consumativo - "Altri vantaggi usurari" - Nozione - Fattispecie: clausola penale - Esclusione.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - IN GENERE
Il reato di usura si consuma non solo con la promessa o la dazione di interessi, ma anche nel caso in cui oggetto di pattuizione siano <<altri vantaggi usurari>>, da intendere come illegittimi profitti, di qualsiasi natura, che l' "accipiens" riceve e che, per il loro valore, raffrontato alla controprestazione, assumano carattere usurario. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto che la clausola penale non può essere considerata come parte di quel corrispettivo suscettibile di assumere carattere di illiceità ai fini dell'integrazione del reato di usura).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644, Cod. Civ. art. 1382
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)