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Sez. 2, Sentenza n. 9483 del 28/04/2011 (Rv. 617823 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - CONTROVERSIE | Rito camerale di cui all'art. 7 della legge n. 1078 del 1940 - Applicabilità - Limiti - Fattispecie in tema di transazione.
Stato
decisa il 2011-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617823-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - CONTROVERSIE

In tema di assegnazione di terre di riforma agraria, il rito camerale previsto dall'art. 7 della legge 3 giugno 1940, n. 1078, si applica alle controversie di cui ai precedenti artt. 5 e 6 della medesima legge, ovvero nelle ipotesi in cui, in difetto di designazione del testatore e in presenza di una pluralità di eredi in disaccordo tra loro, l'intervento del giudice è necessario per individuare il subentrante, mentre non si applica alle controversie di cui all'art. 4 della stessa legge, in cui esiste un testamento o una disposizione testamentaria che ha per oggetto il frazionamento dell'unità produttiva, le quali vanno decise col rito ordinario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto di dover applicare il rito camerale ad una controversia avente ad oggetto l'esecuzione di una transazione che costituiva l'esito di un giudizio di impugnazione del testamento col quale il podere era stato assegnato in via esclusiva ad uno dei coeredi).

Riferimenti normativi: Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 4, Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 5 CORTE COST., Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 6 CORTE COST., Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 7 CORTE COST., Legge 19/02/1992 num. 191 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)