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Sez. 2, Sentenza n. 8746 del 31/05/2012 (Rv. 622525 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | Atto di designazione del coerede assegnatario del fondo infrazionabile, ex art. 5, primo comma, della legge n. 1078 del 1940 - Effetti - Pagamento delle quote ai coeredi non assegnatari - Natura - Corrispettivo dell'attribuzione dell'unità poderale - Esclusione - Inadempimento dell'assegnatario - Conseguenze - Rimedio della risoluzione - Inapplicabilità - Ripristino della comunione - Inammissibilità - Vendita coattiva del fondo - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622525-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE

In tema di riforma agraria, l'atto di designazione stipulato dagli interessati, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 3 giugno 1940 n. 1078, ha ad oggetto unicamente l'individuazione del coerede, al quale viene attribuito il fondo infrazionabile, mentre il pagamento delle quote ai coeredi non assegnatari, di cui all'art. 6 della citata legge, non è il corrispettivo dell'attribuzione dell'unità poderale, ma la liquidazione del credito dei coeredi esclusi dall'assegnazione, corrispondente al valore delle quote di loro spettanza. Ne consegue che, non avendo il negozio di designazione natura di contratto sinallagmatico, se la parte assegnataria non paga le somme dovute non è applicabile il rimedio della risoluzione, potendosi, piuttosto, procedere alla vendita coattiva del fondo, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, della stessa legge n. 1078 del 1940, senza che - proprio al fine di assicurare l'indivisibilità del fondo - possa scaturire il ripristino della comunione tra i coeredi.

Riferimenti normativi: Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 3, Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 4, Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 5 CORTE COST., Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 6 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)