Sez. 3, Sentenza n. 1153 del 22/04/1970 (Rv. 346745 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - NOVITA DELLA DOMANDA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - NOVITA DELLA DOMANDA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Esorbita dai limiti della emendatio libelli, ed e, quindi, inammissibile il mutamento di causa petendi, la domanda che, pur rimanendo fermo il petitum, sia impostata su presupposti di fatto e situazioni giuridiche diversi da quelli prima prospettati e delineati, cosi da porre in essere, col mutamento dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, una pretesa sostanziale diversa da quella fatta valere in precedenza. (V 83-70, massima n 344761 3471-69, massima n 343593).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)