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Sez. 1, Sentenza n. 1416 del 21/03/1989 (Rv. 462245 - 01)

EMIGRAZIONE - IN GENERE - PASSAPORTO - GENITORI CON FIGLI MINORI - DECRETO DEL GIUDICE TUTELARE DI AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO - DIFETTI DELL'ASSENSO DEL CONIUGE - RECLAMO AL TRIBUNALE DEI MINORENNI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462245-01

EMIGRAZIONE - IN GENERE - PASSAPORTO - GENITORI CON FIGLI MINORI - DECRETO DEL GIUDICE TUTELARE DI AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO - DIFETTI DELL'ASSENSO DEL CONIUGE - RECLAMO AL TRIBUNALE DEI MINORENNI - AMMISSIBILITÀ.*

Il decreto del giudice tutelare in tema di autorizzazione al rilascio di passaporto al genitore con figli minori, contemplato dall'art. 3 lett. B della legge 21 novembre 1967 n. 1185 quando difetti l'assenso del coniuge, è reclamabile davanti al tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 45 secondo comma disp. Att. Cod. civ., considerato che tale norma riguarda tutti i provvedimenti di detto giudice (resi in base al codice civile ovvero a leggi speciali) diversi da quelli elencati dal primo comma (con la previsione della Competenza del tribunale ordinario) e rivolti alla difesa di interessi non economici (o comunque non soltanto economici) del minore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 45, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 45, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)