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Sez. 1, Sentenza n. 7957 del 07/08/1990 (Rv. 468634 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - GIUDICE TUTELARE - POTERI DI VIGILANZA - CONIUGI CON PROLE MINORE - SEPARAZIONE - AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEL PASSAPORTO - COMPETENZA DEL GIUDICE TUTELARE.*
Stato
decisa il 1990-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468634-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - GIUDICE TUTELARE - POTERI DI VIGILANZA - CONIUGI CON PROLE MINORE - SEPARAZIONE - AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEL PASSAPORTO - COMPETENZA DEL GIUDICE TUTELARE.*

Dopo la separazione (consensuale o giudiziale) dei coniugi con prole minore, l'autorizzazione al rilascio del passaporto, in favore del genitore o del figlio minore, ancorché insorga questione sull'interpretazione delle clausole della separazione medesima, rientra nelle attribuzioni del giudice tutelare, non del tribunale per i minorenni (competente invece in Sede di reclamo), alla stregua dell'espressa previsione degli artt. 3 e 14 della legge 21 novembre 1967 n. 1185, nonché dei compiti di vigilanza assegnati a detto giudice tutelare dall'art. 337 cod. civ.. (V 1416/89, mass n 462245).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337, Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 3 CORTE COST., Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)