Sez. U, Ordinanza n. 6997 del 24/03/2010 (Rv. 612508 - 01)
FORZE ARMATE - CORPI DI POLIZIA - IN GENERE | Dipendenti del corpo di polizia penitenziaria - Assoggettamento alla disciplina pubblicistica - Fondamento - Conseguenze - Controversia relativa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini della corresponsione dell'equo indennizzo - Giurisdizione del giudice amministrativo - Devoluzione.
FORZE ARMATE - CORPI DI POLIZIA - IN GENERE
Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Corpo di polizia penitenziaria (istituito con legge n. 395 del 1990, che ha soppresso il Corpo degli agenti di custodia), espressamente incluso dal legislatore tra le Forze di polizia di Stato, è soggetto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, alla disciplina pubblicistica. Né, in senso contrario, rileva la qualificazione dello stesso come "corpo civile", conseguente alla smilitarizzazione e non implicante la privatizzazione del rapporto di lavoro, ovvero l'esistenza di una espressa connotazione pubblicistica del rapporto di lavoro del personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria (ex art. 2 della successiva legge n. 154 del 2005), giacché tale personale, pur contemplato nella legge n. 395 cit., non fa parte del Corpo di polizia penitenziaria, ma del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria alle cui dipendenze detto Corpo è posto. Ne consegue che la domanda proposta da un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, con qualifica non dirigenziale, per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità, ai fini della corresponsione dell'equo indennizzo, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 395 CORTE COST., Legge 27/07/2005 num. 154 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3 com. 1 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)