Sez. U - , Ordinanza n. 11772 del 12/04/2022 (Rv. 664489 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dipendente della Polizia di Stato - Assoggettamento alla disciplina pubblicistica - Conseguenze - Controversia relativa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini della corresponsione dell'equo indennizzo - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Il rapporto di lavoro del personale della Polizia di Stato non è stato privatizzato, ma resta soggetto alla disciplina pubblicistica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001; ne consegue che la domanda proposta da un appartenente alla Polizia di Stato per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità, ai fini della corresponsione dell'equo indennizzo, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)