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Sez. U, Sentenza n. 19342 del 15/07/2008 (Rv. 604488 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dipendente I.N.A.I.L. cessato dal servizio - Equo indennizzo - Domanda di riliquidazione - Controversia relativa - Riparto della giurisdizione - Criteri - Devoluzione al giudice del rapporto di lavoro - Cessazione del rapporto in epoca antecedente al 30 giugno 1998 - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Provvedimento successivo alla suddetta data - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604488-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

La domanda dell'"ex" dipendente dell'I.N.A.I.L. volta ad ottenere la riliquidazione dell'equo indennizzo, a norma del regolamento del personale di detto Istituto, non attiene ad un rapporto previdenziale autonomo ed indipendente dal rapporto di pubblico impiego, ma trova in questo il proprio titolo diretto ed immediato. Ne consegue che, ove il rapporto di impiego sia cessato prima del 30 giugno 1998 - data individuata quale discrimine temporale tra la giurisdizione ordinaria ed amministrativa dall'art. 45, comma 17, del d. lgs. n. 80 del 1998 (attualmente, art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001) - la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo quale giudice del rapporto di lavoro, nonostante che il contestato provvedimento di liquidazione emesso dall'ente pubblico sia successivo alla data predetta (Nella specie, il rapporto di lavoro era cessato nel giugno 1995, mentre il provvedimento di liquidazione dell'equo indennizzo, richiesto con domanda dell'interessato del febbraio 1997, era intervenuto nel febbraio del 2001).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)