Sez. 1, Sentenza n. 22573 del 15/05/2002 Cc. (dep. 10/06/2002) Rv. 221623 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Reclami contro i provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria incidenti su diritti dei detenuti - Definizione - Procedimento previsto dall'art. 678 cod. proc. pen. - Necessità.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
I reclami contro i provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria che incidono sui diritti dei detenuti, tra cui quelli relativi ai colloqui e alle conversazioni telefoniche, danno origine a procedimenti che si concludono con decisioni del magistrato di sorveglianza munite della forma e del contenuto della giurisdizione. Ne consegue che in mancanza di forme procedurali speciali relative alla materia dei reclami contro gli atti dell'Amministrazione lesivi dei diritti dei detenuti, l'attuazione della tutela giurisdizionale deve necessariamente realizzarsi attraverso l'ordinario modello procedimentale delineato dall'art. 678 cod. proc. pen., che attraverso il rinvio all'art. 666, comma 6, dello stesso codice, rende ricorribili per cassazione le ordinanze emesse dalla magistratura di sorveglianza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)