Sez. 2, Sentenza n. 2627 del 16/07/1969 (Rv. 342251 - 01)
TRASPORTI PUBBLICI - IMPIEGATI E AGENTI DI FERROVIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE (LAVORO SUBORDINATO) - ASSUNZIONE E CONCORSI - ASSUNZIONE DI AVVENTIZIO IN SOSTITUZIONE DI UN ASSENTE TEMPORANEO - MANCATA INDICAZIONE DEL SOSTITUITO E DELLA CAUSA DELLA SOSTITUZIONE - CONFIGURABILITA DI CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - APPOSIZIONE DI TERMINE - IRRILEVANZA - INCLUSIONE DELL'ASSUNTO NEL PERSONALE DI RUOLO - OBBLIGATORIETA.*
TRASPORTI PUBBLICI - IMPIEGATI E AGENTI DI FERROVIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE (LAVORO SUBORDINATO) - ASSUNZIONE E CONCORSI - ASSUNZIONE DI AVVENTIZIO IN SOSTITUZIONE DI UN ASSENTE TEMPORANEO - MANCATA INDICAZIONE DEL SOSTITUITO E DELLA CAUSA DELLA SOSTITUZIONE - CONFIGURABILITA DI CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - APPOSIZIONE DI TERMINE - IRRILEVANZA - INCLUSIONE DELL'ASSUNTO NEL PERSONALE DI RUOLO - OBBLIGATORIETA.*
Per effetto dell'art.1, comma secondo, legge 18 aprile 1962, n.230 (che, in tema di rapporto di lavoro, in genere, dispone che, quando l'assunzione in servizio abbia luogo per sostituire lavoratori assenti che abbiano diritto alla conservazione del posto, l'apposizione di un termine al contratto di lavoro e legittima solo se, nel contratto stesso, sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione), l'art. 8, comma quinto lett b del RD 8 gennaio 1931, n.148 (che inquadrava nella terza categoria il personale autoferrotramviario, denominato poi 'avventizio, con il DLCPS 9 novembre 1947, n.1363, assunto per bisogni saltuari ed eccezionali) risulta necessariamente modificato, nel senso che, qualora un lavoratore venga assunto, da azienda autoferrotramviaria, quale 'avventiziò, in sostituzione di altro momentaneamente assente, senza pero indicazione del nominativo del lavoratore sostituito e della causa della sostituzione, nonostante l'apposizione di un termine al contratto, questo deve essere ritenuto a tempo indeterminato, con la conseguenza, inoltre, propria dell'ambito della speciale disciplina normativa delle aziende autoferrotramviarie (dato che, dopo l'esaurimento di varie situazioni transitorie, a seguito del citato DLCPS n. 1363 del 1947, tutti i rapporti di lavoro con tali aziende sono riconducibili solo alle categorie del 'personale di ruolò, o 'stabilè, e del 'personale avventiziò), che detto lavoratore, stante la trasformazione del suo rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, deve essere incluso tra il 'personale di ruolò, con diritto alla stabilita di servizio.*
Riferimenti normativi: Legge 08/01/1931 num. 148 art. 8, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Decr. Legisl. Pres. 09/11/1947 num. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)