Sez. L, Sentenza n. 2276 del 02/04/1986 (Rv. 445423 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - PLURALITÀ DI RAPPORTI A TERMINE STIPULATI IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - CONSEGUENZA - INCLUSIONE DEL LAVORATORE NEL PERSONALE DI RUOLO CON DIRITTO ALLA STABILITÀ DEL SERVIZIO - NECESSITÀ.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - PLURALITÀ DI RAPPORTI A TERMINE STIPULATI IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - CONSEGUENZA - INCLUSIONE DEL LAVORATORE NEL PERSONALE DI RUOLO CON DIRITTO ALLA STABILITÀ DEL SERVIZIO - NECESSITÀ.*
Nel caso in cui una pluralità di rapporti di lavoro a termine, stipulati, tra un lavoratore ed un'azienda di trasporto in concessione, in violazione della legge 18 aprile 1962 n. 230 (disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) siano da considerare, ai sensi della stessa legge, come un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore deve essere incluso nel personale di ruolo, con diritto alla stabilità del servizio, atteso che, dopo l'esaurimento delle varie situazioni transitorie a seguito del d.l.C.P.S. 9 novembre 1947 n. 1363, tutti i rapporti di lavoro con le aziende autoferrotranviarie sono riconducibili solo alle categorie del "personale di ruolo", o "stabile", e del "personale avventizio". (V 3711/75, mass n 377926; (V 2627/69, mass n 342251).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 09/11/1947 num. 1363, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)