Sez. U, Sentenza n. 24883 del 09/10/2008 (Rv. 604575 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Onlus - Perseguimento di finalità di solidarietà sociale - A favore di persone svantaggiate - Condizioni di svantaggio - Individuazione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In materia di agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi, l'art. 10, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 460 del 1997, sul riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) - a norma del quale si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano dirette ad arrecare benefici a "persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari" - dev'essere interpretato nel senso che è sufficiente che ricorra almeno una delle predette condizioni di svantaggio, non rilevando ad escludere il fine solidaristico che le prestazioni siano fornite dietro pagamento di un corrispettivo, sempre che non vi sia prova del perseguimento anche di un fine di lucro attraverso la distribuzione degli utili ovvero il loro impiego per la realizzazione di attività diverse da quelle istituzionali o a queste connesse. (Nella specie, le Sezioni Unite, facendo applicazione del suddetto principio, hanno rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di merito che aveva accolto il ricorso contro la cancellazione dall'Anagrafe unica delle Onlus, di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 460 del 1997).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10, Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)