Sez. 3, Sentenza n. 14637 del 10/11/2000 (Rv. 541580 - 01)
MANDATO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE E DIFFERENZE TRA MANDATARIO E NUNZIO) | Procura - Effetti negoziali diversi - Identica necessità della forma scritta, ad substantiam - Condizioni - Mandato con rappresentanza - Forma libera per il contratto di mandato, vincolata e dipendente da quella necessaria perché l'attività autorizzata produca gli effetti voluti, per la procura - Fondamento.
MANDATO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE E DIFFERENZE TRA MANDATARIO E NUNZIO)
Procura e contratto di mandato senza rappresentanza producono effetti negoziali diversi: la prima conferisce ad un soggetto il potere di agire nel nome e in vece del rappresentante; il secondo obbliga il mandatario al compimento di attività giuridiche nell'interesse del mandante, senza spendere il suo nome. Poiché però entrambi i negozi assolvono il ruolo di manifestazione della volontà, rispettivamente del rappresentato, o del mandante, di ottenere il compimento dell'attività da parte del rappresentante o del mandatario, condizione di validità dell'uno e dell'altro è che tale manifestazione abbia la medesima forma prescritta perché l'attività - che può, o deve, esser compiuta - possa produrre gli effetti voluti. Qualora invece il mandante conferisca la rappresentanza al mandatario, la forma per la validità del contratto di mandato è libera, con conseguente costituzione dei rispettivi diritti e obblighi, mentre per la forma necessaria alla validità della procura si applicano i principi predetti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1705
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)