Sez. 3, Sentenza n. 13645 del 13/06/2006 (Rv. 590328 - 01)
CONTRATTI AGRARI - MORTE DI UNA DELLE PARTI - DEL COLTIVATORE | Successione nel contratto da parte di uno dei coeredi dell'affittuario coltivatore diretto - Condizioni - Onere della prova - Contenuto - Individuazione.
CONTRATTI AGRARI - MORTE DI UNA DELLE PARTI - DEL COLTIVATORE
In tema di contratti agrari, ai sensi dell'art. 49, primo comma, della legge n. 203 del 1982, si configura la successione dell'erede dell'affittuario coltivatore diretto nel contratto di cui era già parte il "de cuius" soltanto nel caso in cui il preteso successore dimostri la ricorrenza di tutte le condizioni tassativamente indicate dalla legge. Pertanto, è onere del coerede non solo dedurre la propria qualità di "imprenditore agricolo a titolo principale" (ora qualificato "imprenditore agricolo professionale", a norma dell'art. 1 d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99) o di coltivatore diretto o, ancora, eventualmente di soggetto equiparato ai coltivatori diretti ex art. 7, secondo comma, della suddetta legge n. 203 del 1982, ma anche fornire la prova che, al momento dell'apertura della successione, lo stesso aveva esercitato attività agricola sui terreni coltivati dal "de cuius".
Riferimenti normativi: Legge 05/03/1982 num. 203 art. 7, Legge 05/03/1982 num. 203 art. 49 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)