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Sez. 3, Sentenza n. 12157 del 12/11/1992 (Rv. 479475 - 01)

Contratti agrari - Morte di una delle parti - Del proprietario coltivatore diretto - Diritti degli eredi | Disciplina dell'art. 49 della legge n. 203 del 1982 - Nullità del contratto di affitto stipulato dal "de cuius" - Esercizio abusivo dell'attività agricola da parte dell'erede - Applicabilità dell'art. 49 citato - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479475-01

Contratti agrari - Morte di una delle parti - Del proprietario coltivatore diretto - Diritti degli eredi

L'art. 49 legge 3 maggio 1982 n. 203 il quale in caso di morte del proprietario di fondo rustico prevede il diritto dell'erede esercente, al momento dell'apertura della successione, attività agricola sul fondo condotto e di proprietà del "de cuius", alla continuazione della coltivazione con un contratto di affitto con gli altri coeredi, non trova applicazione a favore dell'erede che abusivamente e senza alcun titolo prosegua l'attività agricola già esercitata dal "de cuius", per essere stato, il contratto di affitto stipulato con quest'ultimo, dichiarato nullo per violazione degli artt. 4 e 8 legge 29 maggio n. 379.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1967 num. 379 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 8, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)