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Sez. 3, Sentenza n. 4746 del 03/09/1984 (Rv. 436651 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MORTE DELL'AFFITTUARIO - SUCCESSIONE DEL CONIUGE E DEGLI EREDI LEGITTIMI - AMMISSIBILITÀ - REQUISITI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436651-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MORTE DELL'AFFITTUARIO - SUCCESSIONE DEL CONIUGE E DEGLI EREDI LEGITTIMI - AMMISSIBILITÀ - REQUISITI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ.*

Ai sensi dell'art. 2 della legge 28 marzo 1957 n. 244, la successione nella condizione di un fondo rustico all'originario coltivatore diretto deceduto da parte del coniuge e degli eredi legittimi non si verifica automaticamente, ma solo se risultino entrambi i requisiti richiesti, cioè che i suddetti abbiano la qualità di coltivatori diretti ed una forza lavorativa pari, nel complesso, ad un terzo di quella occorrente. La relativa valutazione del giudice del merito costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in Sede di legittimità se sorretto da congrua e corretta motivazione. (V 5627/83, mass n 430576; (V 5479/82, mass n 423249, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Legge 28/03/1957 num. 244 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)