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Sez. 2, Sentenza n. 2280 del 07/07/1972 (Rv. 359620 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1972-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359620-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*

In tema di pensione di invalidita, nel caso in cui debba escludersi, al tempo del procedimento amministrativo, il carattere invalidante delle malattie denunciate o, comunque, accertate in quella fase, ove sia successivamente intervenuta un aggravamento delle infermita stesse, il quale costituisca un naturale sviluppo del processo patologico gia in atto, devesi, in Sede giudiziaria, procedere alla valutazione dell' effetto invalidante della infermita, tenendo conto della situazione patologica esistente al momento in cui l'aggravamento e stato accertato. Peraltro, nel caso in cui il grado della incapacita di guadagno, nella misura indicata dalla legge, si verifichi e venga accertata nel corso del giudizio, la decorrenza della pensione va stabilita, ai sensi dell'art 18 del DPR 27 aprile 1968 n 488, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui le dette condizioni si sono verificate. (V 446'71, mass n 350054).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)