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Sez. 1, Sentenza n. 242 del 12/01/1999 (Rv. 522204 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Giudizio relativo - Qualità di imprenditore del fallito - Messa in discussione - Inammissibilità - Fondamento - Consapevolezza o inconsapevolezza di tale qualità da parte del convenuto al tempo dell'atto oggetto di revocatoria - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522204-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

Nel giudizio promosso dal curatore con azione revocatoria fallimentare non è consentito mettere in discussione la qualità di imprenditore del fallito, essendo ogni indagine al riguardo riservata alla sentenza dichiarativa del fallimento ed all'eventuale procedimento di opposizione contro di essa, né è rilevante accertare se di tale qualità fosse consapevole la parte convenuta, al tempo dell'atto impugnato, trattandosi di atteggiamento soggettivo non compreso fra i requisiti occorrenti per l'accoglimento della domanda (influenzata dalla "scientia" o dalla "inscientia" dello stato di insolvenza dell'obbligato, a prescindere dalla prospettazione della sussistenza delle ulteriori condizioni necessarie per l'apertura del fallimento).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)