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Sez. 1, Sentenza n. 1317 del 07/02/2000 (Rv. 533540 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Giudizio relativo - Qualità di imprenditore del contraente poi dichiarato fallito - Consapevolezza o meno da parte del terzo della predetta qualità al tempo dell'atto - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533540-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

Nel giudizio promosso con revocatoria fallimentare, non è rilevante accertare se la parte convenuta fosse consapevole, al tempo della stipulazione dell'atto, della qualità di imprenditore del fallito, trattandosi di atteggiamento soggettivo non compreso tra i requisiti occorrenti per l'accoglimento della domanda.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)