Sez. 1, Sentenza n. 1317 del 07/02/2000 (Rv. 533540 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Giudizio relativo - Qualità di imprenditore del contraente poi dichiarato fallito - Consapevolezza o meno da parte del terzo della predetta qualità al tempo dell'atto - Rilevanza - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
Nel giudizio promosso con revocatoria fallimentare, non è rilevante accertare se la parte convenuta fosse consapevole, al tempo della stipulazione dell'atto, della qualità di imprenditore del fallito, trattandosi di atteggiamento soggettivo non compreso tra i requisiti occorrenti per l'accoglimento della domanda.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)