Sez. L, Sentenza n. 11922 del 15/12/1990 (Rv. 470158 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITE - CONTRIBUTI O PREMI - PROVVEDIMENTO DI AUMENTO DEL TASSO DI PREMIO - FORMA SCRITTA - OBBLIGATORIETÀ - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITE - CONTRIBUTI O PREMI - PROVVEDIMENTO DI AUMENTO DEL TASSO DI PREMIO - FORMA SCRITTA - OBBLIGATORIETÀ - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
In tema di tariffe dei premi e di contributi per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il provvedimento di aumento del tasso di premio (in relazione allo andamento infortunistico quale risulta dal tasso specifico aziendale) è di Competenza esclusiva del direttore di Sede dello Inail e - essendone previste, dall'art. 17 del d.m. 10 dicembre 1971, una "adeguata motivazione" e la notificazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - non può assumere Forma diversa da quella scritta, della quale è elemento essenziale la sottoscrizione; consegue che, nei riguardi dell'atto che ne sia privo, resta esclusa la configurabilità dell'acquiescenza del datore di lavoro, che abbia pagato il maggior premio impugnando il provvedimento, o della sanatoria per effetto di regolare comunicazione della variazione del tasso di premio, effettuata successivamente a quella del provvedimento privo di firma ma oltre il 31 dicembre dell'anno di spedizione della prima, tenuto conto che, ai sensi del secondo comma del citato art. 17, l'aumento ha effettuato dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello di spedizione.*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 41, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)