Sez. L, Sentenza n. 9660 del 26/09/1998 (Rv. 519198 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Provvedimento di variazione del tasso del premio - Disciplina - Decreto del Ministro del lavoro di approvazione delle "Modalità di applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi" - Natura - Fonte di normazione secondaria - Conseguente denunciabilità delle relative violazioni ex art.360 n.3 cod. proc. civ. - Applicazione - Art.21 del D.M. 18 giugno 1988 - Modalità di spedizione e di motivazione del provvedimento di modificazione del tasso - Previsioni normative condizionanti l'efficacia e la validità dell'atto - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI
In tema di tariffe dei premi dovuti dal datore di lavoro all'I.N.A.I.L., il provvedimento dell'Istituto assicuratore di variazione dei tassi - che, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n.1124 del 1965, deve essere emanato secondo le modalità applicative previste nel prescritto decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale (il quale costituisce un testo di norme regolamentari con rilevanza esterna le cui violazioni sono valutabili da parte della Corte di Cassazione) - per essere valido ed efficace non solo deve essere spedito al datore di lavoro con lettera raccomandata (con avviso di ricevimento) entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di decorrenza della modificazione del tasso, ma deve contenere un'adeguata motivazione al pari di tutti gli atti amministrativi esplicanti direttamente efficacia nei confronti dei terzi, secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 3 della legge n.241 del 1990. Tale ultima prescrizione può dirsi rispettata soltanto quando il provvedimento contiene fin dal momento della sua emissione tutti gli elementi indicati dall'art. 21 del D.M. 18 giugno 1988. Alla mancanza di una congrua motivazione contestuale non può sopperirsi successivamente attraverso l'esame della documentazione esibita in giudizio dall'I.N.A.I.L. per dimostrare la correttezza del procedimento seguito per fissare il nuovo tasso nella misura richiesta. Ciò si desume non soltanto dai principi generali che regolano la materia, ma anche specificamente dall'art. 45 del d.P.R. n.1124 in argomento che fa decorrere dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento "de quo" il termine di trenta giorni entro il quale il datore di lavoro può proporre ricorso alla Commissione prevista dall'art. 39, comma terzo, dello stesso d.P.R. n.1124: è, infatti, evidente che l'interessato per far valere le proprie ragioni deve essere stato adeguatamente e tempestivamente edotto della motivazione della disposta variazione del tasso.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 39, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 45, DM Lavoro e previdenza sociale 18/06/1988 art. 21, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)