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Sez. L, Sentenza n. 1546 del 07/03/1986 (Rv. 444919 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITÀ LAVORATIVA IN LUOGO DIVERSO DALLA SEDE DELL'IMPRESA - MAGGIORAZIONI RETRIBUTIVE CORRISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO - ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444919-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITÀ LAVORATIVA IN LUOGO DIVERSO DALLA SEDE DELL'IMPRESA - MAGGIORAZIONI RETRIBUTIVE CORRISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO - ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE - CONDIZIONI.*

La trasferta (al contrario del trasferimento) implica uno spostamento non definitivo, ma provvisorio e temporaneo, dal luogo di lavoro (inteso come Sede fissa in cui il lavoratore è contrattualmente obbligato a rendere in via normale la sua prestazione) per il sopravvenire di esigenze di servizio di carattere transitorio e contingente, che rendono necessario, per effetto dell'Esercizio del potere unilaterale di direzione aziendale attribuito all'imprenditore (art. 2094 cod. civ.), il dislocamento del lavoratore nella località in cui sono sorte le esigenze stesse e fintanto che queste non siano soddisfatte; invece, ove facciano difetto il predetto elemento spaziale o temporale non può ipotizzarsi una vera e propria trasferta (e neppure un trasferimento), come avviene se il tipo di lavoro del dipendente e l'organizzazione aziendale mostrino l'inesistenza di una predeterminazione del luogo della prestazione e l'Obbligo del dipendente di recarsi ogni giorno là dove viene richiesta la sua opera. Consegue che la maggiorazione del compenso corrisposta dal datore di lavoro, mentre nel primo caso assolve ad una funzione anche risarcitoria e quindi rientra nella retribuzione imponibile ai fini contributivi solo al 50% ex art. 12 legge 30 aprile 1969, n. 153, invece nel secondo caso ha una funzione integralmente retributiva e quindi ricade per intero nella suddetta base imponibile. (V 4824/85, mass n 442232; (V 1057/84, mass n 433221).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)