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Sez. 2, Sentenza n. 449 del 23/01/1982 (Rv. 418159 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - DIVIETO DI LEGGE O CONVENZIONALE DI SPINGERE UN FABBRICATO SINO A QUELLO DEL PREVENIENTE - TRIPLICE SCELTA OFFERTA AL PREVENIENTE DAGLI ARTT. 873. 874. 875. E 877 COD. CIV. - ESCLUSIONE - OSSERVANZA DEL DISTACCO LEGALE DAL CONFINE - OBBLIGO DEL PREVENIENTE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418159-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - DIVIETO DI LEGGE O CONVENZIONALE DI SPINGERE UN FABBRICATO SINO A QUELLO DEL PREVENIENTE - TRIPLICE SCELTA OFFERTA AL PREVENIENTE DAGLI ARTT. 873. 874. 875. E 877 COD. CIV. - ESCLUSIONE - OSSERVANZA DEL DISTACCO LEGALE DAL CONFINE - OBBLIGO DEL PREVENIENTE - CONSEGUENZE.*

In materia di costruzioni sulla zona di confine, la triplice scelta offerta al preveniente dal combinato disposto degli artt. 873, 874, 875 e 877 cod. civ. (costruzione al confine, ovvero al distacco legale dal confine, oppure a distanza dal confine inferiore a detto distacco) - in quanto subordinata alla possibilità per il vicino di esercitare, nella prima e nella terza ipotesi, il diritto di costruzione in appoggio o in aderenza al muro del preveniente - non si configura ove, in forza di un divieto di legge o di un negozio privato (nella specie: costitutivo di servitù di passaggio sulla zona sita tra la costruzione del preveniente ed il fondo del prevenuto, a vantaggio di quest'ultimo) o dell'appartenenza a terzi di tale zona (o di parte di essa), non sia consentito al vicino di spingere il proprio fabbricato sino a quello del preveniente; in questo caso è il preveniente stesso che deve rispettare il distacco legale dal confine, sicché egli, se costruisce a distanza dal confine inferiore a quella legale, si espone al rischio che il vicino, valendosi delle facoltà riconosciutegli dall'art. 875 citato, lo inviti ad arretrare la sua costruzione a distanza legale dal confine o, in Mancanza, a concedergli la comunione del muro di detta costruzione, onde fabbricare contro di esso. (V 47/78, mass n 389337; (V 2492/75, mass n 376403; (V 3433/69, mass n 343522; (V 1738/68, mass n 333610).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 877

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)