diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 987 del 21/01/2010 (Rv. 611119 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE | Contratto di compravendita - Risoluzione - Rapporti fra il cedente ed il fisco - Detrazione ex art. 26 secondo comma d.P.R. n. 633 del 1972 - Diritto - Sussistenza - Accertamento negoziale o giudiziale dell'avvenuta risoluzione - Necessità - Esclusione - Rapporto di rivalsa fra cedente e cessionario - Rimborso del cessionario al cedente dell'imposta da questi versata al fisco - Permanenza dell'obbligo del cessionario dopo la risoluzione del contratto - Configurabilità - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2010-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611119-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE

In tema di imposta sul valore aggiunto, verificatasi una causa di risoluzione di un contratto di compravendita immobiliare in relazione al quale il venditore abbia già emesso fattura per il prezzo ed assolto il conseguente obbligo di pagamento dell'I.V.A., il medesimo venditore ha diritto di portare in detrazione il relativo importo dall'imposta dovuta, a norma dell'art. 26, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, in conformità a quanto in detta norma stabilito, senza che sia necessario un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del verificarsi dell'anzidetta causa di risoluzione; mentre nel diverso rapporto di rivalsa, di natura privatistica, fra cedente e cessionario la risoluzione del contratto non comporta automaticamente il venir meno dell'obbligo del secondo di rimborsare al primo l'imposta da questi versata al fisco, essendo necessario a tal fine che il cessionario deduca e dimostri l'avvenuto recupero dell'I.V.A. da parte del cedente mediante la detrazione prevista dal menzionato art. 26.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)