diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 20445 del 06/10/2011 (Rv. 619290 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA | Art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Procedura di variazione dell'imposta - Presupposti.
Stato
decisa il 2011-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619290-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA

In tema di IVA, l'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che consente al cedente di portare in detrazione l'imposta in ogni caso in cui "un'operazione per la quale sia stata emessa fattura... viene meno in tutto od in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile", presuppone, per la sua applicabilità, la realizzazione di un'operazione imponibile, per la quale sia stata emessa fattura, che sia vera e reale e non già inesistente; la realizzazione di una causa di scioglimento del contratto, non occorrendo uno specifico accertamento negoziale o giudiziale dell'intervenuta risoluzione, né richiedendosi che lo scioglimento sia giustificato da vizi genetici o funzionali della causa del contratto; la sussistenza, quindi, di un titolo idoneo a realizzare gli effetti solutori del precedente contratto, con la precisazione che l'accordo solutorio di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" è oggetto alla stessa forma prevista per la sua conclusione; l'identità delle parti dell'accordo risolutorio e del negozio oggetto di risoluzione consensuale; il regolare adempimento degli obblighi di registrazione previsti dal d.P.R. n. 633 cit. ed un lasso infrannuale, entro il quale deve verificarsi la vicenda risolutiva, qualora essa trovi titolo in un accordo di mutuo dissenso.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)