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Sez. L, Sentenza n. 7875 del 24/04/2004 (Rv. 572316 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO | Indennizzabilità dell'infortunio - Nesso di occasionalità fra il lavoro e il sinistro - Presupposti - Evento lesivo riconducibile a situazioni derivanti da scelte volontarie puramente arbitrarie del lavoratore e a rischi diversi da quelli inerenti alle normali attività - Indennizzabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di infortunio subito dal lavoratore recantesi a casa.
Stato
decisa il 2004-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572316-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO

Qualora il datore di lavoro non abbia predisposto un servizio mensa all'interno della struttura aziendale, ma abbia dotato i lavoratori di buoni - pasto, usufruibili presso pubblici esercizi situati in prossimità del luogo di lavoro, costituisce rischio elettivo, frutto di una libera determinazione priva di alcun diretto collegamento con l'attività lavorativa svolta, la scelta del lavoratore di consumare il pasto presso la propria abitazione, raggiungendola con il mezzo proprio in quanto la durata della pausa non gli consente di coprire a piedi o con i mezzi pubblici il pur breve tragitto di andata e ritorno in un tempo con essa compatibile; non è pertanto qualificabile come infortunio in occasione di lavoro il sinistro stradale verificatosi mentre il lavoratore, alla guida del proprio ciclomotore, raggiungeva la propria abitazione per consumarvi il pasto.

Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)