Sez. 1, Sentenza n. 11951 del 08/08/2003 (Rv. 569280 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Familiari di minorenni - Ingresso o permanenza in Italia in deroga alle norme ordinarie - Presupposti - Presenza del minore in Italia - Necessità - Carattere temporaneo dell'assenza - Irrilevanza.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
L'ingresso o la permanenza del familiare di un minorenne nel territorio italiano, consentiti dall'art. 31, terzo comma, D.Lgs. n. 286 del 1998 "anche in deroga alle altre disposizioni" dello stesso D.Lgs. per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, sono ammessi dalla legge a condizione che il minore si trovi nel territorio italiano al momento in cui sorgono le esigenze giustificative dell'eccezionale autorizzazione ivi prevista, non rilevando la eventuale occasionalità o temporaneità della sua assenza, né la causa del suo eventuale mancato rientro in Italia.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 28, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)